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REVISIONE CONDOMINIALE E IMMOBILIARE

L’ art. 1130 bis c.c. ha dato la possibilità all’assemblea di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio” anche per più annualità specificatamente indicate. L’attività del revisore condominiale è regolamentata dalla legge 4/2013.


Quando nominare il revisore:

– Nel caso in cui non sia stato approvato il bilancio consuntivo dell’ultima gestione o nel caso in cui non sia stato elaborato dall’amministratore uscente;
– Nel caso in cui si abbia necessità di una verifica contabile per accertare un’eventuale ammanco o una  appropriazione indebita.
– Nel caso di passaggio di consegne dove l’interesse per la nomina di un revisore sia dell’amministratore appena nominato il quale ha interesse a consolidare ogni eventuale responsabilità in capo al suo predecessore.
– Nel caso di controversie come CTP per una delle parti
– Come Revisore in itinere ovvero un incarico continuativo e periodico che restituisca in fase di presentazione del rendiconto all’assemblea una relazione accompagnatoria atta a certificare l’operato nel corso del suo svolgimento.
– Nel caso di necessità di certificazione del Rendiconto condominiale.
– In tutti quei casi in cui un professionista amministratore di condominio voglia far valutare la bontà del proprio operato al fine di mettersi al sicuro da eventuali azioni di responsabilità da parte dei condomini o semplicemente per avere un professionista che lo assista rendendo più efficiente il suo lavoro.

 

I compiti del revisore:

– verificare la contabilità del condominio
– verificare la correttezza della rendicontazione
– verificare la correttezza delle condizioni contrattuali pattuite per conto del condominio
– verificare il rispetto degli adempimenti fiscali

Elementi da verificare:

– Esistenza: verificare che la contabilità sia registrata entro i 30 giorni
– Inerenza: tutti i costi che appartengono al condominio
– Competenza: l’attività dell’amministratore deve essere stata eseguita rispettando le leggi vigenti, il regolamento condominiale, le delibere assembleari;
– Effettività: verifica che i lavori siano stati eseguiti effettuando anche sopralluoghi sul posto e richiedendone, se necessario, documentazione comprovante gli stessi.

 

Ruolo del revisore:

Il revisore condominiale esprime un giudizio sull’attendibilità del rendiconto condominiale predisposto dall’amministratore dando dove necessario gli opportuni suggerimenti all’amministratore.

Al termine del proprio incarico, il revisore dovrà redigere una relazione da inviare ai condomini ed all’amministratore.

L’attività di revisione condominiale offerta dallo studio garantisce al committente l’attendibilità dell’esito della revisione condominiale, l’indipendenza e una attenta osservanza degli aspetti deontologici, priva di conflitti d’interessi, esclude qualsiasi interesse estraneo o collaterale potenziale all’attività: il professionista risponde in “scienza e coscienza” in relazione all’incarico conferito, a tutela del patrimonio dei singoli condomini.

 

L’iscrizione del titolare al Registro italiano dei revisori condominiali e immobiliari dopo idoneo corso e esame garantisce, da parte dell’associazione stessa, la formazione continua ed il rispetto degli standard qualitativi e deontologici  così come imposti dalla legge 4 del 2013.

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